L'Art. 19 della Legge 328 - 2000
I PIANI DI ZONA
L' Articolo 19
della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
prevede l’introduzione dei Piani di Zona.
Il Piano di zona è lo strumento strategico, previsto dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328,
per governare le politiche sociali a livello territoriale.
In particolare il compito del Piano di zona è di organizzare soggetti diversi, che in un ambito
territoriale intervengono sui bisogni e sulla domanda sociale,
per la progettazione e realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Si tratta di una grande opportunità, che richiede una mobilitazione delle amministrazioni
locali e dei diversi operatori e l’acquisizione di metodologie di azioni adeguate e condivise.
Il Piano di Zona
I comuni associati, negli ambiti territoriali d’intesa con le aziende
unità sanitarie locali, provvedono per gli interventi sociali e socio-
sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale a definire il
Piano di Zona, che individua:
- gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli
strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
- le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie,
strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione
alle disposizioni regionali adottate;
- le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;
- le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i
soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale a livello
locale e con le altre risorse della comunità;
- le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale
e con i soggetti sociali.
Nella fattispecie, il Piano di Zona, di norma adottato attraverso
accordo di programma è volto a:
- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni
complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di
auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
-
qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità
sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse
vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare
progetti di sviluppo dei servizi.
Infatti gli aspetti più qualificanti ed innovativi del Piano, in ordine
allo sforzo di giungere ad una riorganizzazione complessiva del
sistema locale del Welfare, sono:
- un sistema di produzione sociale capillare attraverso la rete dei servizi essenziali;
- la determinazione dei livelli di Welfare, che superano le politiche
settorialistiche fondate sulle categorie dei beneficiari;
- il sistema delle responsabilità condivise attraverso pratiche di
regia, partenariato, concertazione, coprogettazione e covalutazione;
- un sistema di regolazione sociale ad intonazione pubblica;
- il riconoscimento del valore strategico dei percorsi formativi
congiunti tra Pubblica Amministrazione e realtà del Terzo Settore
al fine di massimizzare la dimensione innovativa ed adeguare
la cultura operativa degli attori al nuovo assetto di sistema.
(Informazioni tratte dal volume
"La legge 328 ed il volontariato" pubblicato a cura dei CSV Lazio.)
Art. 19 - Legge 328-2000
Piano di zona
1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui
all’articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della
popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono,
nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, per gli
interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale
di cui all’articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento
nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione;
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse
finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità in relazione
alle disposizioni regionali adottate ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera
h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del
sistema informativo di cui all’articolo 21;
d) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi
e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli
organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento
all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità per la collaborazione dei servizi
territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della solidarietà sociale a
livello locale e con le altre risorse della comunità;
g) le forme di concertazione con l’azienda unità
sanitaria locale e con i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4.
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di
programma, ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, è volto a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di
intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili,
stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto,
nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei
servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche
finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma 1, lettera
g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico
di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti
firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento
di particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento
degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3. All’accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare
l’adeguato coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i
soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui all’articolo 1,
comma 4, e all’articolo 10, che attraverso l’accreditamento o specifiche forme
di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano.
Sintesi Art. 19 - Legge 328-2000
Il Piano di zona
I comuni, associati o meno (o i municipi metropolitani), d'intesa con le Asl, nell'ambito delle risorse
disponibili e delle indicazioni del piano regionale, provvedono a definire il piano di zona.
Il piano di zona individua gli obiettivi strategici, le priorità, gli strumenti e i mezzi, le modalità
organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità,
le forme di rilevazione dei dati, le modalità di coordinamento con gli organi periferici delle
amministrazioni statali, le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti
nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale, le forme di concertazione con la Asl e con il
terzo settore.
Il piano, di norma, è adottato con accordo di programma, cui partecipano comuni e Asl, nonché gli
organismi di terzo settore e le Ipab che, "attraverso l'accreditamento o specifiche forme di
concertazione, concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del SIdISS previsto nel piano"
(comma 3).
Finalità del piano di zona sono quelle di favorire la formazione di sistemi locali fondati su servizi
flessibili, di stimolare le risorse locali di solidarietà e responsabilizzare i cittadini, di attivare
risorse anche finanziarie private, di qualificare la spesa, di vincolare risorse a particolari obiettivi.
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